9 febbraio 1849
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART 1 - La sovranità è per diritto
eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito
in repubblica democratica.
ART 2 - Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza,
la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di
nobiltà, né privilegi di nascita o di casta.
ART 3 - La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove
il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i
cittadini.
ART 4 - La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta
ogni nazionalità, propugna l’italianità.
ART 5 - I Municipi hanno tutti uguali diritti. La loro indipendenza
non è limitata che dalle leggi di utilità generale
dello stato.
ART 6 - La più equa distribuzione possibile degli interessi
locali, in armonia con l’interesse politico dello stato, è
la norma del riparto territoriale della Repubblica.
ART 7 - Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei
diritti civili e politici.
ART 8 - Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica
tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente
del potere spirituale.
TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
ART 1 - Sono cittadini della Repubblica:
– gli originari della Repubblica;
– coloro che hanno acquistato la cittadinanza per effetto
delle leggi precedenti;
– gli italiani col domicilio di sei mesi;
– gli stranieri col domicilio di dieci anni;
– i naturalizzati con decreto del potere legislativo
ART 2 - Si perde la cittadinanza:
– per naturalizzazione o per dimora in paese straniero con
animo di non più tornare;
– per l’abbandono della patria in caso di guerra, o
quando è dichiarata in pericolo;
– per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
– per accettazione di gradi o cariche e per servizio militare
presso lo straniero, senza autorizzazione del Governo della Repubblica;
l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte
per la libertà di un popolo;
– per condanna giudiziale.
ART 3 - Le persone e le proprietà sono inviolabili.
ART 4 - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto,
o per mandato di giudici; né essere distolto dai suoi giudici
naturali. Nessuna corte o commissione eccezionale può istituirsi
sotto qualsivoglia titolo o nome. Nessuno può essere carcerato
per debiti.
ART 5 - Le pene di morte o di confisca sono proscritte.
ART 6 - Il domicilio è sacro; non è permesso entrarvi
che nei casi e nei modi determinati dalla legge.
ART 7 - La manifestazione del pensiero è libera; la
legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.
ART 8 - L’insegnamento è libero. Le condizioni di moralità
e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate
dalla legge.
ART 9 - Il segreto delle lettere è inviolabile.
ART 10 - Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente
o collettivamente.
ART 11 - L’associazione senza armi e senza scopo di delitto
è libera.
ART 12 - Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei
modi e con le eccezioni fissate dalla legge.
ART 13 - Nessuno può essere costretto a perdere la proprietà
delle cose, se non per causa pubblica, previa giusta indennità.
ART 14 - La legge determina le spese della Repubblica e il modo
di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non
per legge, ne percetta per tempo maggiore di quello dalla legge
determinato.
TITOLO II
DELL’ ORDINAMENTO POLITICO
ART 15 - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine Giudiziario.
TITOLO III
DELL’ ASSEMBLEA
ART 16 - L’Assemblea è costituita
dai rappresentanti del popolo.
ART 17 - Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a
21 anni è elettore, a 25 è eleggibile.
ART 18 - Non può essere rappresentante del popolo un pubblico
funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
ART 19 - Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione
di uno ogni ventimila abitanti.
ART 20 - I comizi generali si radunano ogni 3 anni, il 21 Aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto
e pubblico.
ART 21 - L’Assemblea si riunisce il 15 Maggio successivamente
alla elezione. Si rinnova ogni 3 anni.
ART 22 - L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini
altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver
bisogno.
ART 23 - L’Assemblea è indissolubile e permanente,
salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell’intervallo può essere convocata d’urgenza
sull’invito del presidente coi segretari, di trenta membri,
o del Consolato.
ART 24 - L’Assemblea non è legale se non riunisce la
metà più uno dei rappresentanti. Il numero qualunque
dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
ART 25 - Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Può
costituirsi in comitato segreto.
ART 26 - I rappresentanti del popolo sono inviolabili per
le loro opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta
qualunque inquisizione.
ART 27 - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante
è vietato, senza il permesso dell’Assemblea, salvo
il caso di delitto flagrante. Nel caso dell’arresto in flagranza
di delitto, l’Assemblea, che ne sarà immediatamente
informata, determina la continuazione o la cessazione del processo.
Questa disposizione si applica nel caso in cui un cittadino carcerato
sia nominato rappresentante.
ART 28 - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo,
cui non può rinunciare.
ART 29 - L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della
pace, della guerra, dei trattati.
ART 30 - La proposta sulle leggi appartiene ai rappresentanti
del Consolato.
ART 31 - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata,
con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto
giorni, salvo all’Assemblea abbreviarlo in caso d’urgenza.
ART 32 - Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo
promulgate dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato
indugia, il Presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.
TITOLO IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
ART 33 - Tre sono i consoli. Vengono nominati
da11’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono
essere cittadini della Repubblica, e dell’età di 30
anni compiuti.
ART 34 - L’ufficio dei Consoli dura tre anni. Ogni anno uno
dei Consoli esce d’ufficio. Le prime due volte decide la sorte
fra i primi tre eletti. Nessun console può essere rieletto
se non dopo tre anni dacché uscì di carica.
ART 35 - Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato; 1°
degli Affari Interni; 2° degli Affari Esteri; 3°
di Guerra e Marina; 4° di Finanza; 5° di Grazia
e Giustizia; 6° di Agricoltura, Commercio, Industria e
Lavori Pubblici; 7° del Culto, Istruzione Pubblica, Belle
Arti e Beneficenza.
ART 36 - Ai Consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi
e le relazioni internazionali
ART 37 - Ai Consoli spetta la nomina e la revocazione di quegli
impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni
nomina o revoca deve essere fatta in Consiglio dei Ministri
ART 38 - Gli atti dei Consoli, finché non siano contrassegnati
dal Ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto.
Basta la sola firma dei Consili per la nomina e la revoca dei Ministri
ART 39 - Ogni anno, ed a qualunque dell’Assemblea, i Consoli
espongono lo stato degli affari della Repubblica
ART 40 - I Ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea
sugli affari che li riguardano.
ART 41 - I Consoli risiedono nel loco ove si convoca l’Assemblea,
ne possono uscire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione
dell’Assemblea, sotto pena di decadenza.
ART 42 - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve
un appuntamento di scudi 3.600 all’anno
ART 43 - I Consoli ed i Ministri sono responsabili.
ART 44 - I Consoli ed i Ministri possono essere posti in stato d’accusa
dall’Assemblea su proposta di dieci rappresentanti. La domanda
deve essere discussa come legge.
ART 45 - Ammessa l’accusa, il Console è sospeso dalle
sue funzioni, se assolto, ritorna all’esercizio delle sue
funzioni, se condannato, l’Assemblea passa a nuova elezione.
TITOLO V
DEL CONSIGLIO DI STATO
ART 46 - Vi è un Consiglio di Stato
composto di quindici Consiglieri nominati dall’Assemblea.
ART 47 - Esso deve essere consultato dai Consoli e dai Ministri
sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive;
può esserlo sulle relazioni politiche.
ART 48 - Esso emana quei regolamenti pei quali l’Assemblea
gli ha dato una speciale delega. Le altre funzioni sono determinate
da una legge particolare.
TITOLO VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
ART 49 - I Giudici nell’esercizio delle
loro funzioni non dipendono da alcun altro potere dello Stato.
ART 50 - Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei Ministri, sono
inamovibili; non possono essere promossi, né traslocati che
con proprio consenso, né sospesi, degradati o destituiti
se non dopo regolare procedura e sentenza.
ART 51 - Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
ART 52 - La giustizia è amministrata in nome del popolo,
pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può
ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
ART 53 - Nelle cause criminali, al popolo appartiene il giudizio
del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione
dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.
ART 54 - Vi è un Pubblico Ministero presso i tribunali della
Repubblica.
ART 55 - Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi
luogo a gravame, i Consoli ed i Ministri messi in stato d’accusa.
Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici
più anziani della cassazione, e di giudici del fatto tratti
a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L’Assemblea
designa il magistrato che deve esercitare la funzione di Pubblico
Ministero presso il Tribunale supremo. E’ d’uopo della
maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.
TITOLO VII
DELLA FORZA PUBBLICA
ART 56 - L’ammontare della forza
stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge,
e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
ART 57 - L’esercito si forma per arruolamento volontario
e nel modo che la legge determina.
ART 58 - Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né
introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.
ART 59 - I Generali sono nominati dall’Assemblea sulla proposta
del Consolato.
ART 60 - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne
guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono
subire variazioni o traslocamento, anche momentaneo, senza il di
lei consenso.
ART 61 - Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per
elezione.
ART 62 - Alla Guardia Nazionale è affidato principalmente
il mantenimento dell’ordine interno e della Costituzione.
TITOLO VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ART 63 - Qualunque riforma di costituzione
può essere solo domandata nell’ultimo anno di legislatura
da un terzo dei rappresentanti.
ART 64 - L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda
con l’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per
la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizi
generali onde eleggere i rappresentanti per la Costituente, in ragione
di uno ogni quindicimila abitanti.
ART 65 - L’Assemblea di revisione è ancora Assemblea
Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere i tre
mesi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART 66 - Le operazioni della Costituente attuale
saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale
e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della
Costituzione.
ART 67 - Con l’apertura dell’Assemblea Legislativa cessa
il mandato della Costituente.
ART 68 - Le leggi e i regolamenti esistenti saranno in vigore in
quanto non si oppongono alla Costituzione, e finché non saranno
abrogati.
ART 69 - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.